Art. 13.
(Farmacia agraria).

      1. Sono istituite le farmacie agrarie che costituiscono le uniche rivendite autorizzate al commercio dei prodotti fitosanitari e prodotti assimilati, sotto ogni forma e quantità.
      2. Chiunque voglia accedere alla titolarità di una farmacia agraria deve essere in possesso dei requisiti di cui agli articoli 14 e 15, ed essere autorizzato dall'amministrazione provinciale competente, previa presentazione di una domanda contenente i seguenti dati:

          a) nome, cognome e dati anagrafici del richiedente;

          b) sede dei locali adibiti al deposito e alla vendita dei prodotti fitosanitari e prodotti assimilati;

          c) titolo di studio tra quelli previsti all'articolo 14.

      3. Alla domanda di cui al comma 2 devono inoltre essere allegati in originale o in copia autentica il titolo di studio e il certificato di idoneità alla vendita dei prodotti fitosanitari.
      4. Alla domanda di cui al comma 2 deve essere acclusa una pianta dei locali adibiti al deposito e alla vendita in scala non inferiore a 1:500.
      5. L'amministrazione provinciale, previo parere favorevole della azienda sanitaria locale competente, rilascia l'autorizzazione

 

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alla apertura della farmacia agraria.