1. Sono istituite le farmacie agrarie che costituiscono le uniche rivendite autorizzate al commercio dei prodotti fitosanitari e prodotti assimilati, sotto ogni forma e quantità.
2. Chiunque voglia accedere alla titolarità di una farmacia agraria deve essere in possesso dei requisiti di cui agli articoli 14 e 15, ed essere autorizzato dall'amministrazione provinciale competente, previa presentazione di una domanda contenente i seguenti dati:
a) nome, cognome e dati anagrafici del richiedente;
b) sede dei locali adibiti al deposito e alla vendita dei prodotti fitosanitari e prodotti assimilati;
c) titolo di studio tra quelli previsti all'articolo 14.
3. Alla domanda di cui al comma 2 devono inoltre essere allegati in originale o in copia autentica il titolo di studio e il certificato di idoneità alla vendita dei prodotti fitosanitari.
4. Alla domanda di cui al comma 2 deve essere acclusa una pianta dei locali adibiti al deposito e alla vendita in scala non inferiore a 1:500.
5. L'amministrazione provinciale, previo parere favorevole della azienda sanitaria locale competente, rilascia l'autorizzazione